Il 2020 parte con la proroga della Protezione Umanitaria

Le festività natalizie hanno portato due interessanti passaggi sul tema dell’accoglienza ai migranti, in particolare della tanto discussa protezione umanitaria, abolita nell’ottobre del 2018 dal primo Decreto Sicurezza.

La vigilia di Natale ha visto l’emissione di un’importante sentenza del TAR del Veneto che ha stabilito, in linea con quanto già precedentemente indicato dalla Corte di Cassazione, la non retroattività del decreto sicurezza non solo per l’abolizione della protezione umanitaria ma anche per il diritto all’accoglienza.

Ciò assicura ai migranti, che hanno ottenuto la protezione umanitaria prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto, il diritto a mantenere l’accoglienza.

I giudici amministrativi del Veneto hanno accolto il ricorso di un migrante, che aveva ottenuto la protezione umanitaria prima del 5 ottobre 2018 e che si era visto negare l’accesso all’accoglienza in una struttura Sprar (oggi Siproimi).

Il TAR, in linea con la sentenza della Cassazione che ha sancito l’irretroattività del decreto sicurezza, ha sottolineato come “nel caso in cui la protezione umanitaria è già stata riconosciuta al richiedente asilo non può essere eliso un beneficio – la prestazione delle misure di accoglienza – collegato a detto riconoscimento“.

La sentenza è arrivata pochi giorni prima del 31 Dicembre, giorno in cui sarebbe dovuta cessare l’accoglienza per migliaia di migranti titolari di protezione umanitaria.

Proprio in relazione a tale scadenza, l’ufficio comunicazione del Viminale ha risposto a un articolo dal titolo “Rifugiati cacciati senza colpa” scritto dal Senatore Luigi Manconi e pubblicato il 24 Dicembre su Repubblica.

La nota afferma che “In vista del 31 dicembre, il ministero dell’Interno ha, infatti, disposto, come ben noto anche al Senatore Manconi, che — attraverso un apposito finanziamento a valere sui fondi Fami — i comuni facenti parte della rete Siproimi siano sostenuti per la prosecuzione dell’attività di assistenza dei titolari di protezione umanitaria dopo il 31 dicembre e sino al 30 giugno 2020, anche attraverso la permanenza nelle strutture in cui sono già ospitati. L’azione ha la finalità di prevenire il rischio di un’emergenza sociale sul territorio a causa della cessazione delle attività di assistenza non solo per gli stranieri titolari di protezione umanitaria ma anche per quelli portatori di singole vulnerabilità. Si precisa che si tratta, nel caso di migranti che hanno già ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria e l’accesso all’accoglienza sulla base delle regole preesistenti al decreto-legge n. 113/2018 e per il tempo consentito dalle norme sul funzionamento della rete di accoglienza.”

Nella stessa nota, in linea con quanto ribadito pochi giorni prima dal TAR del Veneto, si sottolinea che “le recenti sentenze della Corte di Cassazione, nelle quali si stabilisce che la normativa introdotta con il citato decreto-legge «non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento della protezione umanitaria proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge».

Giovanni D’Errico

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