Il Tribunale Civile di Roma ha emesso la sentenza sulla cosiddetta “causa Osman e altri contro l’Italia”, promossa nel 2016 e seguita da Amnesty e Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione).
Una sentenza importante secondo cui i respingimenti sono illegali e chi li subisce ha diritto a vedersi risarcire il danno e a presentare domanda di protezione internazionale in quel Paese.
Tutto è iniziato il 27 giugno 2009, quando 89 persone (di cui 75 eritrei, 9 donne e 3 bambini), dopo essere fuggite dal proprio paese di origine, erano partite dalle coste libiche a bordo di un gommone con l’obiettivo di arrivare in Italia e vedere finalmente riconosciuto il proprio diritto alla protezione internazionale.
A poche miglia da Lampedusa, con il motore in avaria, il gommone era stato inizialmente soccorso dalla Marina militare italiana e, il 1 luglio, le persone salvate erano state collettivamente respinte in Libia, senza alcun atto formale.
L’allora ministro dell’Interno, il leghista Roberto Maroni, commentò l’episodio ritenendolo una vera e propria vittoria: “Svolta storica contro i clandestini, è un nuovo modello di contrasto in mare per chi cerca di arrivare illegalmente”.
Tra il 2009 e il 2010, a seguito della conclusione dell’Accordo con la Libia, l’Italia ha effettuato numerosi respingimenti, la prassi è stata dichiarata illegittima dalla Corte Europea per i diritti dell’uomo con la sentenza Hirsi Jamaa e altri c Italia. La sentenza riconosce la necessità di “espandere il campo di applicazione della protezione internazionale volta a tutelare la posizione di chi, in conseguenza di un fatto illecito commesso dall’autorità italiana si trovi nell’impossibilità di presentare la domanda di protezione internazionale in quanto non presente nel territorio dello Stato, avendo le autorità dello stesso Stato inibito l’ingresso, all’esito di un respingimento collettivo, in violazione dei principi costituzionali e della Carta dei diritti dell’Unione europea.”
La base di tale decisione è individuata dal Giudice, Dott.ssa Velletti, della I Sezione del Tribunale civile di Roma nell’art 10 comma 3 della Costituzione che riconosce allo straniero il diritto di asilo e che deve ritenersi applicabile anche quando questi si trovi fuori dal territorio dello Stato per cause ad esso non imputabili.
La rivista Vita.it valuta molto positivamente la potenziale ricaduta di tale sentenza. “E’ evidente che, ove fosse accertata una responsabilità delle autorità italiane nella implementazione dell’insieme di misure che ha trasformato i respingimenti in una progressiva delega alla Libia per il blocco dei migranti, con i medesimi risultati in termine di mancato accesso alla protezione, migliaia di persone potrebbero essere interessate dai principi contenuti nella sentenza.”
La sentenza si presenta come un precedente significativo per i respingimenti passati e futuri perché stabilisce che le persone ricorrenti hanno diritto, oltre al risarcimento del danno, ad “accedere nel territorio italiano allo scopo di presentare domanda di riconoscimento della protezione internazionale ovvero di protezione speciale, secondo le forme che verranno individuate dalla competente autorità amministrativa”.
Giovanni D’Errico